IL PRETORE
   Ha emesso la seguente ordinanza (in causa cautelare civile r.g.  n.
 967/1998 Caterino c. A.S.L. n. 6 di Venaria-Torino), di rimessione di
 questione incidentale di costituzionalita' alla Corte costituzionale.
   Letti gli atti, a scioglimento della riserva, che precede, osserva:
                               In fatto
   La signora Caterino Jolanda, adducendo di essere affetta  da  grave
 malattia  neoplasica  non  curabile  con  i metodi tradizionali della
 chemioterapia  e  della  radioterapia,  ha  proposto,   con   ricorso
 cautelare, di cui all'art. 700, c.p.c. dell'11 febbraio 1998, domanda
 contro  l'A.S.L.  n.  6  di  Venaria-Torino  per  ottenere i farmaci,
 prescrittile dal di lei medico curante, della cd.  "cura  Di  Bella",
 farmaci,  a  cui  affidare  le  sue  speranze di vita e difficilmente
 reperibili nelle farmacie italiane e comunque a  costo  insostenibile
 per la ricorrente e la di lei famiglia.
   In  riferimento  ad  altri  simili  ricorsi  di  persone  che hanno
 lamentato, oltre che l'alto  prezzo,  la  quasi  irreperibilita'  del
 principale  medicinale della "cura Di Bella" nelle farmacie italiane,
 questo  pretore  ha  gia'  avuto  modo  di  considerare:  a)  che  il
 fondamentale,  incomprimibile,  primario  diritto alla salute, di cui
 all'art. 32, Cost., e' diritto difendibile anche contro comportamenti
 commissivi od omissivi della p.a., diretti a comprimere tale diritto,
 ed e' un diritto soggettivo "forte", che  si  sottrae  al  meccanismo
 dell'affievolimento, di cui agli artt. 2, 4 e 5, legge 20 marzo 1865,
 n.   2248   all.   E   (sulla  divisione  dei  poteri  giudiziario  e
 amministrativo), anche quando la sua tutela si richiede nei confronti
 della p.a. e che il diritto alla salute esige  "una  difesa  a  tutta
 oltranza  contro  ogni  iniziativa ad esso ostile" (parole di Cass. 6
 ottobre 1979, n. 5172 in Fo. It.  79, I, 2909); per  cui  il  giudice
 dei  diritti  (tra cui il pretore) ha il potere di condanna al facere
 della pubblica amministrazione (cosi' in citata sent. Cass. n.  5172,
 nonche' in Cass. 11 febbraio 1987, n. 1470, Cass. 15 gennaio 1987, n.
 310) (cosi' ordinanze di questo pretore 23 gennaio e 28 gennaio 1998,
 Buono  e  Vaio c. A.S.L.); b) che il diritto alla liberta' di cura e'
 espressione diretta dell'art.  32 della Costituzione e sancito  dagli
 artt.  19  e  25,  legge  23  dicembre  1978,  n. 833 (istitutiva del
 servizio sanitario nazionale) ed un malato di cancro ha il diritto di
 curarsi o continuare a curarsi con  i  farmaci  del  cd.  "metodo  Di
 Bella",  prescrittigli  da  un  medico,  iscritto  all'albo  e che ha
 prestato il giuramento di Ippocrate, e che,  stante  il  pericolo  di
 vita del paziente, questi farmaci non gli possono essere negati dalla
 p.a. (cosi' ordinanze di questo pretore 23 gennaio e 28 gennaio 1998,
 Buono e Vaio c. A.S.L.).
    Questo giudice, sulla base di queste considerazioni, ha affermato,
 in  forza dell'art. 32, Cost., in primis la giurisdizione del giudice
 ordinario sulla domanda di chi, per  tutelare  il  suo  diritto  alla
 salute e alla vita, con la prescrizione del suo medico curante, possa
 ottenere solo da un'A.S.L. i farmaci gia' testati per altre patologie
 e  che  si  potrebbero  anche  rivelare  efficaci per molte affezioni
 neoplasiche  ed  in   secundis   che   l'accertamento   del   diritto
 all'ottenimento  gratuito  o  meno  dei farmaci va posposto, rispetto
 alla principale esigenza di assicurare innanzi  tutto  i  farmaci  al
 paziente,  alla  successiva  fase del giudizio e alla fase di merito,
 laddove si deve valutare il  costo  effettivamente  sopportato  dalla
 A.S.L. e l'eventuale stato di indigenza del richiedente, che, secondo
 il dettato  dell'art.  32, primo comma, Cost., da', comunque, diritto
 alle cure gratuite.
   Sulla base di questa giurisprudenza e di fronte alla necessita' del
 malato di cancro, che sostiene che le cure tradizionali non gli danno
 beneficio  e  chiede  solo  di  poter usufruire, con l'avallo del suo
 medico, di una cura, basata su medicinali non nuovi, e che, usati  in
 determinate  combinazioni,  pare  abbiano  gia'  dato  a molti malati
 giovamento, questo pretore, come peraltro in molti casi analoghi,  ha
 ordinato,  con  provvedimento,  13 febbraio 1998 reso inaudita altera
 parte ai sensi dell'art. 669-sexies, comma 2, c.p.c., all'A.S.L.   n.
 4 di Venaria-Torino di fornire tutti i farmaci della "cura Di Bella",
 prescritti dal medico curante, all'attuale ricorrente.
   All'udienza  dell'art. 669-sexies, c.p.c. si e' costituita l'A.S.L.
 n. 6 di Venaria-Torino, chiedendo il rigetto della domanda cautelare,
 soprattutto sulla base dell'emanato   d.-l. 17 febbraio  1998  n.  23
 (Gazzetta Ufficiale - serie generale - 17 febbraio 1998, n. 30).
   Questo  pretore  si  riservava per emettere, d'ufficio, la presente
 ordinanza di rimessione della presente   questione incidentale  sulle
 seguenti  norme  del  citato  d.-l.  n.  23/1998,  il  cui  vaglio di
 costituzionalita' e' rilevante per il giudizio in corso.
                         Osservato in diritto
   In primis il pretore ritiene che il diritto alla liberta' di  cura,
 che  va considerato espressione del fondamentale diritto alla salute,
 di cui all'art. 32, Cost., sia stato grandemente limitato  dal  comma
 3,  dell'art 3, del citato d.-l. n. 23/1998, laddove questo prescrive
 che "il medico, limitatamente al campo oncologico,  possa  impiegare,
 sino   al  termine  della  sperimentazione,  di  cui  all'art.  1,  i
 medicinali a base di octreotide e di somatostatina, al di fuori delle
 indicazioni terapeutiche approvate ... purche' il paziente renda  per
 iscritto  il  proprio  consenso,  dal  quale  risulti di essere stato
 adeguatamente informato circa all'assenza  allo  stato  di  risultati
 scientifici dimostrativi dell'efficacia dei medicinali impiegati".
   Al  riguardo  appare  al  giudice  a  quo  evidente  che il diritto
 assoluto alla liberta' di cura del paziente con  atto  normativo  sia
 stato  subordinato,  in  contrasto  con  l'art. 32, Cost., al termine
 della durata della sperimentazione, di cui all'art. 1 del  citato  n.
 23/1998  (ed  il  presente  giudizio, ivi compresa la fase di merito,
 puo' andare oltre il culmine della  sperimentazione  della  "cura  Di
 Bella") e alla condizione della prestazione per iscritto del consenso
 del  paziente,  e,  nel  contesto dello scritto, deve risultare anche
 l'informazione,  data  al   paziente,   sull'assenza   di   risultati
 scientifici, dimostrativi dell'efficacia della "cura Di Bella".
   Infatti,  a  quanto  consta  al  giudice  remittente,  un consenso,
 motivato per iscritto, non pare venga richiesto con norma di legge in
 altre cure, pure praticate in medicina e per cui  non  esistono  allo
 stato  risultati  scientifici  dimostrativi,  come nelle cd. medicine
 alternative e nell'agopuntura. Per cui  la  norma  denunciata  appare
 contrastare   anche   con   l'art.   3,   Cost.,  perche'  impone  un
 irragionevole  trattamento  a  chi  chiede  solo   di   curarsi   con
 medicinali,  gia' esistenti in farmacopea, rispetto ad altre persone,
 che si curano con le medicine alternative.    Inoltre  vi  potrebbero
 anche  essere  pazienti  non  in grado o non piu' in grado di dare il
 proprio consenso motivato e la  normativa del citato d.-l. n. 23/1998
 non ha preso in considerazione anche queste particolari ipotesi.
   E' lapilissiano che il vaglio di costituzionalita' della  succitata
 norma, da parte del giudice delle leggi, e' rilevante nel giudizio in
 corso  in  quanto  il  giudice  remittente  potrebbe  riconoscere  il
 diritto, de quo, se non previa produzione del motivato consenso,  che
 la norma del citato d.-l. n. 23/1998 prescrive.
   Per  gli  stessi  motivi  appare  in  contrasto con l'art. 32 della
 Costituzione il comma 3, dell'art. 5, del citato  d.-l.  n.  23/1998,
 nella  parte  in  cui  prevede  che,  nell'ambito  delle preparazioni
 magistrali, "il medico deve specificare  nella  ricetta  le  esigenze
 eccezionali,   che   giustificano   il   ricorso   alla  prescrizione
 estemporanea, e ottenere il consenso del paziente  al  trattamento  e
 ... il consenso ottenuto deve essere dichiarato sulla ricetta".
   Inoltre  pare  in  contrasto con l'art. 32, Cost., il combinato del
 comma 4, dell'art. 3, del citato d.-l. n. 23/1998 e del comma  4,  n.
 536,  convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nella parte in
 cui prevede che l'erogazione  dei  medicinali,  della  cd.  "cura  Di
 Bella",  possa  essere  a  carico  del  Servizio sanitario nazionale,
 "qualora non esista valida aternativa terapeutica",  perche'  non  si
 comprende  quale  sia  l'organo  della  p.a.  che  debba stabilire la
 validita' di altra terapia ufficiale tale da  curare,  efficacemente,
 lo  stesso  malato. Peraltro la valutazione "dell'esistenza di valide
 alternative terapeutiche", da parte di chi la dovrebbe formulare, non
 e' soggetta ad alcuna dazione di garanzia, ne' scritta  ne'  verbale,
 secondo  la  quale  per  quel  malato  la  terapia ufficiale assicuri
 guarigioni e comunque congruo regresso del male.
   Inoltre il combinato del comma 4, dell'art. 3, del citato d.-l.  n.
 23/1998 e del comma 4, del d.-l. 21 ottobre 1996, n. 536,  convertito
 dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, non prende in considerazione la
 parte  dell'art.  32,  Cost.,  che  esige  che comunque la Repubblica
 garantisca cure gratuite agli indigenti.
   Anche questa questione e' rilevante per la decisione del giudice  a
 quo sul punto della gratuita' o meno della cura.
   Si  ritiene, quindi, di rimettere le seguenti questioni incidentali
 di  costituzionalita',  che  non  appaiono  d'ufficio  manifestamente
 infondate, per contrasto con gli artt. 32 e 3, Cost.:
     1)  del  comma 3, dell'art. 3, del citato d.-l. 17 febbraio 1998,
 n. 23, laddove questo prescrive  che  "il  medico,  limitatamente  al
 campo   oncologico   possa   impiegare,   sino   al   termine   della
 sperimentazione, di cui all'art. 1, i medicinali a base di octreotide
 e di  somatostatina,  al  di  fuori  delle  indicazioni  terapeutiche
 approvate  ...  purche'  il  paziente  renda  per iscritto il proprio
 consenso,  dal  quale risulti di essere stato adeguatamente informato
 circa all'assenza allo stato di  risultati  scientifici  dimostrativi
 dell'efficacia dei medicinali impiegati";
     2)  del  comma 3, dell'art. 5, del citato d.-l. 17 febbraio 1998,
 n. 23, nella parte in cui prevede che, nell'ambito delle preparazioni
 magistrali, "il medico debba specificare nella  ricetta  le  esigenze
 eccezionali,   che   giustificano   il   ricorso   alla  prescrizione
 estemporanea, e ottenere il consenso del paziente  al  trattamento  e
 ... il consenso ottenuto deve essere dichiarato sulla ricetta.";
     3)  inoltre,  per  solo  contrasto  con  l'art.  32,  Cost.,  del
 combinato del comma 4, dell'art. 3,  del  citato  d.-l.  17  febbraio
 1998,  n.  23,  del  comma  4  del  d.-l.  21  ottobre  1996, n. 536,
 convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nella parte  in  cui
 prevede  che  l'erogazione dei medicinali, della cd. "cura Di Bella",
 possa essere a carico del Servizio sanitario nazionale, "qualora  non
 esista  valida  alternativa  terapeutica"  e  nella  parte in cui non
 garantisce, comunque, la  somministrazione  degli  stessi  medicinali
 agli indigenti.